Art. 3.

      1. All'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «2-bis. Alle liste che realizzano, rispetto ai risultati dell'elezione precedente, una riduzione dello scarto tra eletti dei

 

Pag. 4

due sessi pari o superiore al 10 per cento, è attribuita una maggiorazione del contributo assegnato ai sensi del comma 2, in percentuale pari alla riduzione di scarto stessa. In eguale misura, in caso di aumento dello scarto, il contributo di cui al comma 2 subisce una decurtazione».